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Portabici e Codice della Strada

Cosa dice la normativa a proposito del portabici

Secondo il codice della strada, le biciclette possono essere trasportate sul tetto o sul retro dell’automobile con dispositivi omologati e che rispettino determinati limiti di sagoma e di portata a patto che non venga compromessa la visibilita del conducente, e la targa e dispositivi di illuminazione rimanngano ben visibili.


In questa serie di FAQ (Domande risposte) cercherò di riassumerti velocemente quali sono le regole imprescindibili che devi rispettare se vuoi viaggiare in sucurezza trasportando la tua bici con un portabici omologato.

La normativa di riferimento che riguarda il trasporto delle biciclette è:

  • il codice della strada (art. 61 e art. 164);
  • le direttive del Ministero dei Trasporti e della Navigazione emanate il 27 novembre 1998.

Innanzi tutto diciamo che i portabici per auto sono equiparati ai portapacchi così come i portasci e vengono considerati accessori leggeri e amovibili e che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo. Pertanto non costuiscono modifica della carrozzeria e della meccanica dell’automobile e quindi non è necessario effettuare alcuna modifica nella carta di circolazione


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FAQ

Cosa devo sapere quando monto il portabici e trasporto la mia bici

Il portabici e la bici devono essere sistemati in modo da:

  • utilizzare sempre strutture portabici omologate contraddistinte dalla marcatura CE (numero di omologazione CE, preceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l’omologazione) e munite di istruzioni di montaggio;
  • evitare la caduta o il distacco del carico;
  • non devono ridurre in alcun modo la visibilità del conducente o impedirgli la manovra;
  • devono essere visibili le segnalazioni a braccio;
  • non devono essere in alcun modo oscurati i dispositivi di illuminazione;
  • devono essere leggibili la targhe di identificazione del veicolo. (Non è consentito replicare le targhe con dispositivi autocostruiti);
  • le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l’esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

Qual’è la sporgenza massima posteriore del portabicicletta

Il carico può sporgere posteriormente fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso. Ecco un esempio: se la tua auto è lunga 3,6 metri, macchina e sporgenza del carico devono avere una lunghezza totale di 4,68 metri, ovvero la parte sporgente del carico non deve superare 1,08 metri. La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere i 12m.

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Qual’è la larghezza massima del portabicicletta

Il codice della strada prescrive che la larghezza massima di un autoveicolo è di 2,55 metri senza comprendere gli specchietti retrovisori purchè mobili. Tuttavia il carico (nel nostro caso la bicicletta) può sporgere al massimo 30 cm per lato misurando dalle luci di posizione anteriori o posteriori. Quindi se ad esempio la tua auto è larga 180cm, la larghezza massima è di 180+30+30 = 240cm.

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Qual’è l’altezza massima del carico con la bici sul tetto

Nel caso decidi di montare un portabici da tetto devi sapere che l’altezza massima consentita dal codice della strada per qualsiasi autoveicolo è di 4 metri (art.61-1b). Nel caso dei portabici da tetto siamo ampiamente al di sotto. (Attenzione ai sottopassi!)

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Carta circolazione sezione F2

Qual’è il peso massimo che posso caricare sul tetto

Il peso totale del veicolo è riportato sulla carta di circolazione codice F2 in sede di omologazione. In generale il trasporto delle bici non supera mai il limite massimo. di peso consentito. Nel caso di portabici da tetto auto bisogna verificare quale sia la portata massima consigliata dal costruttore ed è indicato sul manuale d’uso e manutenzione. Ad esempio il carico massimo sul tetto dell’Opel Astra Sw Sporrt Tourer (serie J) è di 75 kg.

E’ obbligatorio usare un cartello di carico sporgente

Si. La sporgenza posteriore dovuta alla presenza di un portabcici da portellone o da gancio traino va segnala mediante l’apposizione di uno o due cartelli retroriflettenti posti alle estremità del carico in modo da essere visibili agli utenti della strada, che vengono così avvisati e invitati a circolare prestando particolare attenzione.

Come è fatto il cartello per carico sporgente

Il cartello carichi sporgenti omologato ha una dimensione di 50x50cm a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45° e rivestite di materiale retroriflettente conforme alla normativa D.M. 1222 del 18/04/1995.

E’ obbligatorio che le luci e le illuminazione delle targhe siano sempre visibili

Ovviamente bisogna accertarsi che le luci posteriori, stop e terza luce di stop e luce di illuminazione della targa siano sempre visibili e non oscurare dal portabici o dalla bici. Nel caso non lo fossero, è obbligatorio la replica delle luci con dispositivi omologati.

Come rendere visibili le targhe

Per consentire l’identificazione del veicolo, le targe devono essere sempre ben visibili. Qualora il portabici e/o la bicicletta impediscano la vista delle targhe è obbligatorio provvedere alla replica delle targhe con dispositici omologati. (Non utilizzare una targa auto costruita!).

Si può girare con il portabici montato senza carico

Non esistendo direttive del Ministero dei Trasporti e della Direzione Generale della M.C.T.C., dovrebbe valere la prassi che consente l’uso del portagli montato ma non al momento utilizzato.

Quali sono le sanzioni in caso di inosservanza

La violazione di una qualsiasi delle prescrizioni comporta una multa che varia da 85 a 338 euro e il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida che deve essere annotata nel verbale di contestazione (art.164 del CdC).

  • Se il carico puo essere sistemato al momento, l’accertatore provvede alla restituzione dei documenti annotando il tutto sul verbale di contestazione.
  • Se invece è necessario trasferire il veicolo per sistemare i carichi, il conducente deve richiedere la restituzione dei documenti ritirati al Comando da cui dipende l’organo accertatore.

Come conseguenza della violazione delle prescrizioni relative alla sistemazione dei carichi sporgenti è inoltre prevista la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.


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